1. Dopo l'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale). - 1. Per le unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o dei suoi parenti entro il secondo grado o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, nonché in aggiunta a una seconda abitazione utilizzata direttamente come residenza secondaria dal possessore o dai suoi parenti entro il secondo grado e da questi tenuta a propria disposizione, il reddito è aumentato di un mezzo».