Art. 5.
(Introduzione dell'articolo 41-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

      1. Dopo l'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 41-bis. - (Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale). - 1. Per le unità immobiliari ad uso di abitazione possedute in aggiunta a quella adibita ad abitazione principale del possessore o dei suoi parenti entro il secondo grado o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi, nonché in aggiunta a una seconda abitazione utilizzata direttamente come residenza secondaria dal possessore o dai suoi parenti entro il secondo grado e da questi tenuta a propria disposizione, il reddito è aumentato di un mezzo».